D.I.A.: Denuncia di Inizio Attività

Cos'è
Per poter realizzare gli interventi descritti nell'elenco sotto riportato, l'interessato deve presentare Denuncia di Inizio Attività (D. I. A.) ai sensi dell'art. 479 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1.Tale procedura è applicabile agli interventi che riguardano le seguenti opere:a) opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione cave e torbiere;
b) opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o interrati;c) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla L. R. 23 Maggio 1994 n. 39;d) demolizioni non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;e) occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali;f) interventi di manutenzione ordinaria, recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili;g) interventi di manutenzione straordinaria;h) interventi di restauro e di risanamento conservativo;i) interventi di ristrutturazione edilizia.
 
Dove rivolgersi
La modulistica può essere scaricata dal sito internet del Comune, può essere ritirata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico tutti i giorni, negli orari di apertura al pubblico;
La copia munita dell'attestazione di presentazione costituisce autorizzazione ad eseguire i lavori, trascorsi venti giorni dalla data di presentazione al Comune, salvo la sospensione del procedimento da parte del Comune stesso, da effettuarsi entro 15 giorni dalla stessa data di presentazione.
 
Requisiti
L'interessato deve rivolgersi ad un tecnico professionista abilitato (architetto, ingegnere, geometra ecc.) presentare, personalmente o per posta, l'istanza compilata su apposito modello, completa di tutti gli elaborati tecnici necessari.
 
Cosa occorre
L'istanza deve essere compilata su apposito modello correlata dei documenti necessari e degli elaborati tecnici.
 
Normativa di riferimento
Art. 79, Legge Regionale 03 gennaio 2005, n. 1