Tesserini Raccolta Funghi
RACCOLTA DEI FUNGHI
Requisiti del richiedente
La ricevuta di versamento deve essere sempre accompagnata da un documento d'identità. I minori di quattordici anni possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona munita di ricevuta di versamento e concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito.
Modalità di richiesta ed erogazione
L'autorizzazione rilasciata dal Comune ai residenti e non, maggiori di quattordici anni, è sostituita dalla ricevuta di versamento del relativo importo sul c/c postale n° 14143523, intestato al Comune di Pergine Valdarno - Servizio Tesoreria - con riportata sul retro la causale "raccolta funghi" e il proprio codice fiscale e i dati anagrafici.
Non sono soggetti ad autorizzazione:
- i titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, se praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità.
- i residenti, se la raccolta avviene nel proprio Comune, ma con i limiti di quantità di 3 chilogrammi al giorno, oppure 6 chilogrammi se residenti in territorio montano.
- i non residenti se la raccolta avviene in tutto il territorio comunale dove sono proprietari di terreni boschivi con superficie di almeno 5 ettari, se ne consentono l'accesso agli altri raccoglitori con limiti sopra previsti.
Nel caso di minore di età superiore a quattordici anni, il versamento è effettuato dall'esercente la potestà genitoriale e deve contenere nella causale anche l'indicazione delle generalità del minore stesso.
Tali autorizzazioni possono essere:
- Di tipo personale per i residenti in territorio classificato non montano con raccolta massima di 3 chilogrammi al giorno, valida su tutta la Regione Toscana.
- Di tipo personale per i residenti in territorio classificato montano con raccolta massima di 6 chilogrammi al giorno nel territorio di residenza classificato montano, 3 chilogrammi in tutti gli altri Comuni della Regione Toscana.
- Di tipo turistico per i residenti e non residenti, raccolta valida limitatamente al territorio del Comune ove viene effettuato il versamento e a quelli confinanti con raccolta massima di 3 chilogrammi al giorno possono essere richiesti per uno o per sette giorni. Le date dei giorni prescelti, da usufruire entro l'anno solare, devono essere annotate sulla ricevuta, prima dell'inizio della raccolta.
- Ai fini scientifici per cui l'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici e privati per scopi di ricerca scientifica, a titolo gratuito, dalla Regione Toscana e, per i territori di competenza, dagli Enti gestori dei Parchi Nazionali e Regionali.
L'autorizzazione, che consiste materialmente in una ricevuta di versamento, deve riportare generalità, luogo e data di nascita, residenza, causale del versamento e deve essere accompagnata da un documento di identità.
Costo relativo ai vari tipi di autorizzazione
Di tipo personale per residenti in territorio non montano: (il versamento ha validità dalla data di effettuazione)
euro 12,91 per sei mesi;
euro 25,82 per un anno;
euro 61,97 per tre anni.
Di tipo personale per residenti in territorio montano:(il versamento ha validità dalla data di effettuazione)
euro 6,46 per sei mesi;
euro 12,91 per un anno;
euro 30,99 per tre anni.
Di tipo turistico:(il versamento ha validità anno solare)
euro 3,62 per un giorno;
euro 12,91 per sette giorni.
Gli importi sono ridotti della metà per i minori che hanno compiuto quattordici anni, in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di formazione ed educazione organizzati da Province, Comunità Montane e Comuni.
Normativa
L.R. 22 Marzo 1999 n° 16 e successive modifiche
L.R. 22/12/1999 n° 68
Note
La raccolta è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto, nei boschi e nei terreni non coltivati, nei quali sia consentito l'accesso e non sia in alcun modo riservata la raccolta dei funghi stessi.
E' vietato l'uso dei rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio o l'apparato radicale della vegetazione.
I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi o a rete, idonei a diffondere le spore e non in buste di plastica, sacchetti, borse e contenitori ermetici.
Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti, si possono superare i limiti giornalieri, se non già raggiunti.
E' vietata la raccolta di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:
a) cm. 4 per il gruppo boletus;
b) cm. 2 per il dormiente e il prugnolo;
se non concresciuti con altri di cui uno supera le dimensioni minime.
Per la grandezza del cappello si intende la misura del diametro dello stesso.
E' vietata la raccolta dell'Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso e la distruzione o il danneggiamento dei
carpofori fungini di qualsiasi specie.
La raccolta dei funghi epigei è inoltre vietata:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) in tutte le aree tabellate;
c) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o ai possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilità nella misura massima di metri cento dagli stessi.
La raccolta infine viene vietata:
nelle aree di verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 "Nuovo codice della strada", con l'eccezione delle strade vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorché dismesse, e nelle aree industriali.
I soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni, possono chiedere l'esibizione:
- di un documento idoneo e valido a dimostrare l'identità e la residenza;
- di copia dell'autorizzazione a fini scientifici;
- della ricevuta di versamento degli importi;
- dell'idoneo documento comprovante la proprietà o la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

