Anagrafe Canina
ANAGRAFE CANINA REGIONALEL.R.43/95 modificata da L.R.41/02Regolamento 30/04
Art. 5 - Obbligo di iscrizione e identificazione: Il cane deve essere iscritto entro sessanta giorni di età, ed entro i trenta giorni successivi alla sua identificazione con microchip. La procedura può essere effettuata presso gli ambulatori della ASL o presso un Medico Veterinario Libero Professionista.
1. Il responsabile di un cane effettua, entro i sessanta giorni di vita, l'iscrizione alla Anagrafe Canina in base alla propria residenza anagrafica; il responsabile provvede, altresì, all'identificazione del cane non oltre il trentesimo giorno dall'iscrizione.
2. Chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a sessanta giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto alla anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o microchip; in caso contrario, provvede alla immediata iscrizione e identificazione del medesimo.
3. Ritrovamento cane randagio:chiunque rinviene un cane vagante, di qualsiasi età, lo segnala senza indugio agli agenti di polizia municipale del luogo dove è avvenuto il ritrovamento.4. Ritardo iscrizione: Il responsabile può ritardare l'identificazione fino agli otto mesi di età per i cani che, a sessanta giorni di età, risultino di peso inferiore a cinquecento grammi e che appartengano ad una razza i cui esemplari raggiungono all'età di otto mesi un peso non superiore a cinque chilogrammi.
5. Costi di iscrizione ed identificazione, compreso il prezzo del trasponditore, sono a carico del responsabile, €15.30 presso le strutture pubbliche.
Art. 6 - Iscrizione: L'iscrizione avviene mediante l'inserimento nell'articolazione locale della banca dati regionale dei dati anagrafici sottoscritta dal responsabile.
Art. 7 - Identificazione: Successivamente all'iscrizione, o contestualmente ad essa, il medico veterinario impianta al cane un microchip nel sottocute della regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.
Art. 8 - Variazioni: In caso di trasferimento di residenza anagrafica il responsabile provvede a darne comunicazione all'azienda USL competente per l'aggiornamento dei dati anagrafici.In caso di trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo, il cedente effettua la relativa comunicazione alla azienda USL di propria residenza indicando le generalità complete del nuovo responsabile per l'aggiornamento dei dati anagrafici. In caso di decesso o scomparsa dell'animale, il responsabile effettua la relativa comunicazione alla azienda USL indicandone le cause.
| Allegato | Dimensione |
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| passaggio proprietà cani.pdf | 114.84 KB |
| Altre variazioni anagrafe canina pdf.pdf | 64.08 KB |

