Accesso agli Atti
La Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevede il diritto dei cittadini di prendere visione dei documenti e degli atti della Pubblica Amministrazione e di ottenerne copia, assicurando la trasparenza dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge solo a chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22).
La legge (art. 24) prevede i seguenti casi di esclusione del diritto di accesso, in relazione alla esigenza di salvaguardare:
- la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- la politica monetaria e valutaria; l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
- la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
In merito ai documenti della Polizia Municipale sussistono inoltre le seguenti limitazioni:1) atti relativi ad indagini di P.G. conclusi con comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria: esclusi dal diritto di accesso;2) atti relativi ad indagini di P.G. d'iniziativa, conclusi senza comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria: esclusi dal diritto all'accesso;
il diritto è comunque salvaguardato in casi di espressa volontà di esercitare il diritto alla propria difesa da parte del richiedente, manifestata tramite patrocinante legale;3) atti relativi a controlli ed interventi in ambito amministrativo, conclusi o meno con rilievo di infrazioni e applicazione di sanzioni:
3.1) richieste di accesso presentate dall'esponente: si comunicano soltanto le seguenti informazioni: 3.1.1) se l'intervento richiesto è stato o meno effettuato e la data del primo controllo; 3.1.2) se il controllo ha avuto o meno esito, se si sono o meno accertate violazioni, quali sono state le norme eventualmente violate. 3.2) richieste d'accesso presentate dalla persona oggetto del controllo o da uno dei soggetti sanzionati: accesso consentito alla totalità degli atti, con eccezione dei dati anagrafici di chi ha presentato l'esposto che eventualmente abbia dato origine al controllo; tali dati saranno comunque forniti in casi di espressa volontà di esercitare il diritto alla propria difesa da parte del richiedente, manifestata tramite patrocinante legale. Per effettuare la richiesta di accesso ai documenti occorre presentare domanda mediante apposito modulo presso: - L'ufficio Relazioni con il Pubblico.
I documenti sono disponibili esclusivamente presso l'ufficio URP entro il termine massimo di 30 giorni dal recepimento della domanda. Come previsto dall' art.25 della Legge l'esame dei documenti è completamente gratuito. Il rilascio di copia, è subordinato al pagamento delle spese per i rilascio di copia degli atti.
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| Richiesta copie atti pdf.pdf | 56.43 KB |

