DAL 1° AENNAIO 2012 IN VIGORE LE NUOVE REGOLE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI

Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova disposizione della legge n. 183 del 12 novembre 2011 , che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati.
 
I nuovi certificati devono riportare, pena la loro nullità, la seguente dicitura:
"II PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI""
 
La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazione o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
 
Pertanto nessun cittadino dovrà più rivolgersi all'anagrafe per richiedere i certificati di stato di famiglia, residenza, stato civile o altro, quando la richiesta di quei documenti proviene da un ente pubblico (ad esempio Comuni, Province, Regioni, Università, Prefetture, Tribunali, Inps, Motorizzazione civile) o da un gestore di servizi pubblici (come Poste, Enel, ecc").
 
Saranno infatti gli enti pubblici o i gestori stessi che necessitano delle certificazioni a mettersi direttamente in contatto con il Comune per ottenere le informazioni necessarie, senza perdite di tempo per i cittadini"