TARSU (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani)

T.A.R.S.U.
La T.A.R.S.U. è la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, che si paga per il servizio di smaltimento dei rifiuti effettuato dal Comune direttamente mediante appalto a ditta appositamente incaricata. Essa viene calcolata in base alla superficie dei locali occupati a prescindere dal numero di persone che li detengono. Oltre a variare da Comune a Comune la TARSU cambia anche a seconda dell'uso cui l'immobile è destinato. La tassa non è dovuta se i locali sono in ristrutturazione o sono, anche momentaneamente, liberi da cose, persone e allacciamenti ENEL-GAS-ACQUA previa presentazione di denuncia.
 
Soggetto e oggetto della Tassa
La tassa è dovuta da chiunque occupa o utilizza locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso (sono escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie di abitazioni civili, le aree a verde e gli spazi di manovra delle aree commerciali).  Il soggetto passivo della tassa è chi occupa di fatto l'immobile, sia esso proprietario, usufruttuario, locatario, ecc.. in quanto usufruisce in concreto del servizio comunale. Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che usano o hanno a disposizione una casa, un negozio o qualsiasi immobile, o chiunque usufruisca di una occupazione di suolo pubblico. Il soggetto passivo ha il dovere di presentare la denuncia originaria o di variazione, presso l'Ufficio Tributi entro i tempi e i termini previsti; è sulla base della denuncia effettuata che l'ufficio provvederà al calcolo della tassa. L'oggetto della tassazione è la superficie dell'immobile occupato o detenuto a qualsiasi titolo. Ovviamente la tassa cambia in base all'uso cui l'immobile è destinato (abitazione, negozio, ufficio, ecc..).
 
Denuncia della tassa
Quando si ha a disposizione un immobile occorre presentare la dichiarazione di iscrizione. Alla stessa maniera, quando si lascia un immobile occorre presentare la dichiarazione di cessazione. Se si effettua un cambio di abitazione occorre presentare entrambe le dichiarazioni (cessazione ed iscrizione). Le variazioni all'applicazione della TARSU avvengono tramite istanza, presentata dal contribuente.
I contribuenti devono presentare al Comune di Pergine Valdarno - Ufficio Tributi, la denuncia originaria o di variazione dei locali o delle aree tassabili entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili. In mancanza di variazioni la denuncia vale anche per gli anni successivi. Il Comune può esigere l'esibizione, da parte del contribuente, della planimetria per accertare l'effettiva superficie dei locali oggetto della denuncia e/o quant'altro ritiene necessario al fine dell'emissione del ruolo.
Come viene calcolata la tassa : L'importo della tassa varia in base alla superficie e all'uso cui l'immobile è destinato. A seconda della categoria è applicata una diversa tariffa al metro quadrato. La tariffa, per le abitazioni, è di Euro 1,26 al metro quadrato dichiarato alla quale vanno aggiunte le addizionali erariali e quelle provinciali. Le tariffe variano in funzione della destinazione d'uso. Per consultare le tariffe per tipologia di categoria visitare la pagina relativa. Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore. 
 
Quando arriva e come si paga : Quest'anno la cartella esattoriale è arrivata ai contribuenti nel mese di giugno e prevede il pagamento in quattro rate scadenti :
30 giugno                 31 agosto                  31 ottobre                 31 dicembre
La tassa si paga mediante avviso emesso dalla Equitalia - G.E.T. S.p.A. di Arezzo e il versamento può essere effettuato anche in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. In caso di mancato pagamento verrà emessa, sempre dalla suddetta società, una cartella esattoriale, tramite iscrizione a ruolo, comprensiva solo delle spese di notifica/spedizione.  
Termine di presentazione istanza per cessazione : L'art.64 del D.Lgs. 507/93 prevede l'onere a carico del contribuente di comunicare la cessazione dell'occupazione dei locali. Il comma 3 stabilisce che la cessazione in corso di anno dell'occupazione o detenzione dei locali dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia. Il comma 4 stabilisce che, in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione (CESSAZIONE TARDIVA) il tributo non è dovuto per gli anni successivi se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione ovvero se la tassa sia stata pagata dal subentrante.
 
Riduzioni.
Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio : Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, nella zona esterna dell'area di raccolta la tassa è dovuta nella misura del 40% nel caso in cui la distanza dal più vicino cassonetto di raccolta supera i 500 metri.
Riduzioni di tariffa per particolari condizioni d'uso : Il Comune può concedere delle riduzioni a condizione di particolari requisiti (artt. 66 e 67 del D.L. 15/11/93 n. 587) al fine di moderare il carico tributario in funzione di una produttività di rifiuti inferiore rispetto alla normale utilizzazione. Ovviamente la concessione di tali riduzione è subordinata alla presentazione della denuncia da parte del contribuente:
La tassa è ridotta del 20% in caso di abitazioni con unico occupante.

AllegatoDimensione
Tariffe TARSU 2008.pdf44.3 KB
Modello Denuncia Cessazione.pdf388.08 KB
Modello denuncia locali tassabili.pdf388.02 KB
Modello Richiesta riduzione tariffa per abitazioni con unico occupante.pdf81.56 KB